CITTADINI ITALIANI SOCI, AMMINISTRATORI O DIPENDENTI DI SOCIETÀ IN TURCHIA
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Costituzione di una società in Italia
CITTADINI ITALIANI SOCI, AMMINISTRATORI O DIPENDENTI DI SOCIETÀ IN TURCHIA

Studio Legale Internazionale Eke & Eke
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Cittadini italiani soci, amministratori o dipendenti di società in Turchia: normativa vigente, permessi e adempimenti legali (aggiornamento 2025)
1. Premessa e base giuridica

La Turchia, in virtù della Legge n. 6458 sugli Stranieri e la Protezione Internazionale (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu) e della Legge n. 4817 sul Permesso di Lavoro degli Stranieri, disciplina con chiarezza il regime applicabile ai cittadini stranieri che intendano costituire, dirigere o gestire una società nel territorio turco.

Per i cittadini italiani — beneficiari di un accordo di esenzione dal visto per soggiorni brevi — l’accesso e la permanenza in Turchia sono possibili in modo agevolato. Tuttavia, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa o gestionale richiede il possesso di un permesso di lavoro valido (Çalışma İzni), rilasciato dal Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı).

Parallelamente, la permanenza superiore ai 90 giorni su 180 giorni impone la richiesta di un permesso di soggiorno (İkamet İzni) rilasciato dalla Direzione Generale della Migrazione (Göç İdaresi Başkanlığı).

2. Ingresso e soggiorno legale in Turchia

I cittadini italiani possono entrare in Turchia senza visto e soggiornare fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni per motivi di turismo o affari preliminari. L’ingresso può avvenire sia con passaporto sia, in virtù degli accordi bilaterali, con carta d’identità valida per l’espatrio.

Superato tale periodo, per rimanere nel Paese in modo continuativo o per esercitare un’attività economica, è necessario ottenere uno dei seguenti titoli:

  • un permesso di soggiorno a breve termine (ad esempio per attività commerciali, investimenti o gestione di impresa);
  • un permesso di lavoro, che, in molti casi, sostituisce e ingloba il titolo di soggiorno stesso.
3. Costituzione o partecipazione a società da parte di cittadini italiani

In base al principio di parità di trattamento previsto dal diritto turco sugli investimenti stranieri (Legge n. 4875), i cittadini italiani possono:

  • costituire una società a responsabilità limitata (Limited Şirket) o una società per azioni (Anonim Şirket), anche come unico socio;
  • acquistare quote di società già esistenti;
  • ricoprire cariche societarie (ad esempio, direttore, amministratore o rappresentante legale).

Tuttavia, la mera titolarità di quote o partecipazioni non conferisce di per sé il diritto di risiedere o lavorare in Turchia. Solo chi esercita funzioni operative, gestionali o rappresentative deve essere in possesso di un permesso di lavoro.

4. Permesso di lavoro per soci, amministratori e dirigenti stranieri

Il permesso di lavoro per soci o amministratori stranieri è disciplinato dal Regolamento sui Permessi di Lavoro degli Stranieri (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yönetmelik).

Requisiti principali:

  • Partecipazione minima al capitale sociale: di norma almeno il 20 % o un valore patrimoniale proporzionato all’investimento.
  • Capitale versato: la società deve disporre di un capitale effettivamente versato e registrato, generalmente non inferiore a 500.000 TL.
  • Occupazione di lavoratori turchi: in molti casi, entro 6 mesi dal rilascio del permesso, l’azienda deve impiegare almeno cinque cittadini turchi per ciascun socio straniero.
  • Attività economica reale e documentata: la società deve risultare operativa, con bilancio, sede legale, numero fiscale (Vergi Numarası) e posizione previdenziale (SGK).

Il permesso è inizialmente rilasciato per 1 anno e può essere rinnovato per 2 anni alla prima proroga e per 3 anni alle successive, previa verifica della continuità dell’attività e dell’adempimento degli obblighi fiscali e occupazionali.

5. Permesso di soggiorno per attività imprenditoriali

Un cittadino italiano che intende resiedere stabilmente in Turchia in qualità di imprenditore o socio attivo può richiedere un permesso di soggiorno per attività commerciali o economiche (Ticari Faaliyet Amaçlı İkamet İzni).

Documentazione generalmente richiesta:

  • passaporto o carta d’identità validi;
  • contratto di locazione o atto di proprietà;
  • certificato di iscrizione al Registro di Commercio (Ticaret Sicil Gazetesi);
  • documento fiscale (Vergi Levhası);
  • assicurazione sanitaria valida in Turchia;
  • estratti conto bancari o prova di mezzi economici;
  • foto biometriche e moduli ufficiali.

La domanda si presenta sul portale ufficiale e-İkamet – Göç İdaresi Başkanlığı entro il periodo di permanenza legale. Il permesso può essere rilasciato fino a due anni e rinnovato indefinitamente se l’attività economica prosegue regolarmente.

6. Dipendenti italiani in società turche

Gli italiani assunti da società registrate in Turchia devono ottenere un permesso di lavoro individuale. La procedura viene avviata dal datore di lavoro tramite il sistema elettronico del Ministero del Lavoro (e-Devlet – Çalışma İzni Başvurusu).

Il lavoratore deve inoltre possedere un permesso di soggiorno valido o un visto idoneo all’ingresso per motivi di lavoro.

Il contratto di lavoro deve essere conforme al Codice del Lavoro Turco n. 4857, prevedere una retribuzione in linea con la qualifica del dipendente e rispettare i limiti orari e assicurativi stabiliti dal sistema SGK.

7. Distinzione tra socio passivo e socio operativo
Profilo Titolo richiesto Osservazioni
Socio passivo (investitore che non gestisce l’attività) Nessun permesso di lavoro richiesto se non risiede o non svolge funzioni operative Può entrare e soggiornare come turista per 90/180 giorni o richiedere un permesso di soggiorno breve per investitori
Socio-amministratore / direttore (ruolo gestionale o operativo) Permesso di lavoro + permesso di soggiorno Obbligo di rispettare requisiti su capitale, impiego e attività economica
Dipendente straniero Permesso di lavoro subordinato Contratto conforme al diritto del lavoro turco
8. Rinnovi, obblighi e sanzioni
  • Il rinnovo del permesso deve essere richiesto prima della scadenza tramite il portale ufficiale.
  • La mancata presentazione nei termini o l’esercizio di attività senza permesso valido comporta sanzioni amministrative, espulsione o divieto di reingresso.
  • È obbligatorio comunicare ogni variazione di indirizzo, stato civile o qualifica societaria entro 20 giorni.
  • I controlli periodici della Göç İdaresi e del Ministero del Lavoro verificano la veridicità e continuità dell’attività dichiarata.
9. Buone prassi e raccomandazioni operative
  • Pianificare con anticipo il tipo di permesso da richiedere (ikamet veya çalışma izni).
  • Presentare sempre documentazione aggiornata e conforme ai requisiti formali (notarizzazione, traduzione giurata in turco, apostille).
  • Mantenere la trasparenza contabile e fiscale dell’impresa.
  • Evitare di esercitare funzioni gestionali senza titolo di lavoro valido: ciò può essere considerato esercizio irregolare di attività economica.
  • Rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto turco-stranieri e commerciale per predisporre statuti, delibere e contratti conformi.
10. Conclusione

La Turchia offre agli investitori e ai professionisti italiani un contesto normativo favorevole, ma rigorosamente regolato. Chiunque, in qualità di socio attivo, amministratore o dipendente, intenda operare nel Paese, deve rispettare le condizioni previste dalle leggi n. 6458, 4817 e 4875.

L’ottenimento e il mantenimento del permesso di lavoro e di soggiorno regolare garantiscono non solo la legalità della permanenza, ma anche la piena tutela dei diritti civili e patrimoniali dell’interessato.

Una pianificazione preventiva e un’assistenza legale qualificata rappresentano il modo più sicuro per coniugare l’attività d’impresa italiana con il quadro giuridico turco in continua evoluzione.

Studio Legale Internazionale Eke & Eke
Avv. Selman Eke
Avvocato in Turchia e in Italia
www.studiolegaleeketurchia.com.tr
Sedi: Izmir – Perugia – Milano

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